STATUTO ASSOCIAZIONE
Denominata
"CLUB della SALUTE"

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata

"CLUB della SALUTE"

con sede legale in Milano, Via San Vincenzo n. 3
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'istituzione di sedi se-condarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia, nonché la loro soppressione ed attribuirne poteri.

Art.2 – Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.
L'anno sociale ha inizio il 31 Luglio e termine il 31 dicembre.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012

Art. 3 – Scopo e attività

  • promuovere, effettuare e raccogliere studi ed iniziative allo scopo di perfezionare e rendere più concreto il contributo della medicina nella prevenzione
  • promuovere convegni per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali e scientifiche
  • favorire la formazione etica-giuridica e tecnico scientifica in relazione alrapporto medico paziente al fine di ridurre al minimo l'errore medico e il diffondersi della medicina difensiva attuata al fine di limitare le azioni legali di responsabilità professionale nei confronti del sanitario
  • favorire l'attività conciliativa allo scopo di prevenire, quando possibile, una azione innanzi all'Autorità giudiziaria
  • promuovere incontri scientifici, seminari, conferenze, e corsi ad ogni livello, medico legale e assicurativo, in Italia ed all'Estero inerenti alle problematiche della responsabilità professionale sanitaria
  • ricercare convenzioni assicurative a favore degli associati
  • ricercare e promuovere convenzioni con studi medici, studi odontoiatrici, strutture sanitarie, poliambulatori, centri di day surgery, fisioterapia e di assistenza sanitaria per gli associati e i loro familiari
  • promuovere attività editoriali di pubblicazione, riviste, bollettini e materiale multimediale anche a mezzo internet
  • ricercare agevolazioni per gli associati
  • collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto
  • l'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti ed assu-mere tutte le iniziative che, in qualsiasi modo, valgono a raggiungere e, comunque, facilitare lo scopo della Associazione.

Art. 4 – Quote associative e patrimonio

Il patrimonio del "Club della Salute" è costituito dalle quote versate dai soci e da eventuali beni mobili e immobili dell'Associazione stessa oltre ad eventuali fondi costituitisi con eccedenze di bilancio ed ancora da contributi di Enti Pubblici e Privati, donazioni e lasciti privati espressamente destinati al "Club della Salute" ad incremento del suo patrimonio.
L'associazione ha l'assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Art. 5 – Organi

Il "Club della Salute" è composta dai seguenti organi: Assemblea dei Soci - Consiglio Direttivo

Art. 6 – Soci dell'Associazione

Sono previsti tre tipi di associati:
  • soci fondatori
  • soci ordinari
  • soci onorari.
    • Tutti i soci hanno diritto di voto all'assemblea dei soci.
      Solamente i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto all'assemblea dei soci.
      • Sono soci fondatori le persone fisiche che stipulano l'atto costitutivo dell'associazione e sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.
      • Sono soci ordinari, persone fisiche e o giuridiche, la cui domanda di ammissione non viene respinta dal Consiglio Direttivo e che sono in regola con il pagamento dell'iscrizione e della quota associativa annuale.
      • Sono soci onorari le persone che si sono distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell'associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell'associazione. Sono altresì soci onorari i rappresentanti delle Istituzioni che si siano dimostrati interessati alle attività dell'Associazione.
        L'ammissione a socio onorario viene deliberata dal Consiglio Direttivo; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci e possono ricoprire incarichi e/o rappresentare il centro nelle sue attività esterne.
        Possono essere Soci le persone fisiche e le persone giuridiche che contribuiscano al perseguimento delle finalità dell'Associazione il numero dei soci è illimitato.
      La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Tutte le prestazioni fornite dai Consiglieri sono a titolo gratuito, salvo un eventuale rimborso delle spese che siano provate per iscritto. Tale rimborso è deliberato dal Consiglio Direttivo

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio ordinario si perde:
  • per dimissioni
  • per mancato pagamento della quota associativa, se dovuta
  • per esclusione
Ogni Socio Onorario o Ordinario può dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunica-zione mediante al Consiglio Direttivo del "CLUB della SALUTE", anche via e-mail: a info@clubdellasalute.it Il mancato versamento della quota associativa comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio Ordinario.
Nel caso in cui il Socio abbia dolosamente violato le norme statutarie o regolamentari, le norme di buona colleganza tra gli associati, oppure svolga una attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione, oppure abbia tenuto una condotta contrastante con i principi dell'etica professionale, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi membri la sua espulsione, senza diritto di restituzione della quota associativa eventualmente versata.

Art. 8 – L'Assemblea generale: composizione

L'Assemblea generale è costituita dai Soci fondatori, e Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote annuali e dai soci Onorari.
All'interno dell'Assemblea generale ogni Socio può delegare, per iscritto, l'esercizio del diritto di voto ad un altro Socio, per un massimo di n. 3 deleghe

Art. 9 – L'Assemblea generale: convocazione

L'Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche a mezzo e-mail o con pubblicazione sul sito dell'associazione nella sezione comunicazione ai soci. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in via straordinaria, qualora egli lo ritenga necessario in considerazione delle materie da trattare, o qualora si debba procedere a modifiche del presente Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, anche a mezzo e-mail. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei com-ponenti del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci ordinari. L'Assemblea Generale può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 10 – L'Assemblea generale: validità

L'assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è legal-mente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei membri dell'Associazione ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è valida pur in presenza di vizi nella sua convocazione, laddove siano presenti tutti i Soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – L'Assemblea generale: funzioni

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti in via ordinaria e in via straordinaria.
In sede ordinaria l'Assemblea Generale:
discute e delibera il bilancio consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, svolge funzioni di indirizzo dell'attività dell'Associazione, secondo le finalità statutarie;
formula proposte di lavoro; delibera relativamente ai punti all'ordine del giorno; approva il bilancio;
In sede straordinaria l'Assemblea Generale:
modifica lo Statuto dell'Associazione;
delibera lo scioglimento dell'Associazione;
L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, delibera su qualsiasi materia di sua competenza, a maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti.
Non sono modificabili la natura democratica dell'Associazione e la sua finalità senza scopo di lucro.
Le candidature per i ruoli del Consiglio Direttivo devono arrivare alla Segreteria del "Club della Salute" almeno due mesi prima del giorno delle elezioni, anche a mezzo e-mail: a info@clubdellasalute.it

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Soci com-preso tra 3 e 9, scelti dall'Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e con voto segreto o con voto palese: il Presidente; il Vice Presidente. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo: convocazione e validità

I Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri; In ogni caso, l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere l'indicazione della data dell'ora, del luogo ove si terrà la riunione e le materie all'ordine del giorno, anche a mezzo e-mail; Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri, dei quali almeno uno deve essere il Presidente o, in sua mancanza il Vice Presidente o un Consigliere appositamente delegato.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e compie tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi associativi fissati dal presente Statuto.
Assume tutte le decisioni organizzative, amministrative e scientifiche necessarie a perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione, collabora con le Istituzioni, con altre Società ed Associazioni ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
  • provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio, predispone il bilancio consuntivo, nonché la relazione di bilancio da presentare all'Assemblea Generale per la relativa approvazione, secondo i tempi di chiusura dell'esercizio sociale previsti dal presente Statuto
  • promuove la costituzione di gruppi di lavoro all'interno dell'Associazione
  • delibera sull'ammissione dei Soci Onorari
  • può accettare lasciti da soggetti pubblici o privati a titolo di eredità, di legato o altro, previa valutazione economica di tali operazioni
  • può conferire al Presidente dell'Associazione e/o ciascun Consigliere procura generale o speciale per il compimento di atti ritenuti utili al perseguimento delle finalità associative
  • può proporre modifiche allo Statuto
  • vigila sulla corretta osservanza delle norme dello Statuto da parte di tutti gli associati
  • delibera su proposta del Presidente, l'importo della quota associativa annuale
  • determina il luogo e la data di svolgimento dei Congressi dell'Associazione
  • nomina un commercialista o altro professionista in possesso di titolo equivalente al fine della consulenza contabile e amministrativa concordando il compenso
  • incarica una società con idonei requisiti per la gestione dell'associazione stabilendone la remunerazione
  • concede il patrocinio dell'Associazione ad iniziative formative, avendone verificato i contenuti scientifici
  • delibera la variazione della sede dell'Associazione
  • può sfiduciare con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri il Presidente dell'Associazione qualora egli abbia tenuto comportamenti contrari alle finalità o agli interessi dell'Associazione o per altri giustificati motivi
II Consiglio Direttivo delibera normalmente a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, ad eccezione dei punti di cui alle lettere m) e n), per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri; in caso di parità il voto del Presidente vale due voti.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca al-meno una volta all'anno e presiede l'Assemblea Generale e le sessioni del Consiglio Direttivo, predetermina il calendario delle riunioni del Consiglio Direttivo e, di concerto con il Segretario, predispone l'ordine del giorno delle riunioni, da comunicare agli altri membri del Consiglio Direttivo almeno una settimana prima della data prefissata; è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti ed a scrutinio segreto o con voto palese.
Resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente dirige e coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Associazione e può ricevere deleghe specifiche da parte del Consiglio Direttivo per il compimento di atti volti al perseguimento delle finalità associative

Art. 16 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e con voto segreto o con voto palese. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento, esercitando i poteri che lo Statuto conferisce al Presidente.

Art. 17 – Anno sociale e finanziario

L'anno sociale e finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Regolamento

Allo scopo di attuare le finalità prestabilite, "Club della Salute" può articolare le proprie attività secondo quanto indicato in un apposito regolamento

Art. 19 – Liquidazione

Qualora l'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art 10 deliberi lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea può nominare un liquidatore determinandone i poteri. In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi causa, della Associazione le eventuali attività patrimoniali residue saranno devolute secondo delibera dell'Assemblea ad Associazione avente scopo analogo o affine a quello di questa Associazione, rimanendo sempre esplicitamente escluso qualsiasi scopo di lucro o rimborso agli associati e salvo diversa destinazione imposta dalla legge